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La tassazione degli investimenti finanziari

La tassazione degli investimenti finanziari

Prima di iniziare, chiariamo subito un aspetto importante: le aliquote – ovvero i livelli di tassazione – vengono modificate periodicamente, quindi ciò che è valido per un anno fiscale può non esserlo per i successivi.

Redditi di natura finanziaria: a quanto sono tassati?

Ad oggi, febbraio 2019, l’aliquota sui “redditi di natura finanziaria” e’ pari al 26%.

Riferimenti normativi

Il riferimento e’ il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale“), che ha innalzato al 26% l’aliquota che precedentemente valeva il 20%. In particolare, l’Art. 3 “Disposizioni in materia di redditi di natura finanziari” stabilisce al comma 1 quanto segue:

Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento“.

L’aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell’articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Deroghe all’applicazione dell’aliquota del 26%

Vi sono aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria. Il fine di questa riduzione è di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico e/o specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

Ad esempio, i titoli di stato italiani e quelli ad essi equiparati rientrano tra le deroghe all’pplicazione dell’aliquota del 26%. Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list”). Qui di seguito le varie aliquote applicabili.

Aliquota allo 0%

  • PIR (Piani Individuali di Risparmio).

Aliquota al 12,5%

  • Titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT) ed equiparati;
  • Titoli di Stato di Paesi White List;
  • Buoni fruttiferi postali della Cassa Depositi e Prestiti.

Aliquota al 20%

  • Fondi di previdenza complementare;
  • PIP (Piani Individuali Pensionistici).

Aliquota al 26%

  • Conti correnti bancari, postali e conti deposito;
  • Fondi comuni e gestioni patrimoniali (12,5% per la componente investita in titoli di Stato);
  • Obbligazioni bancarie e societarie (sia italiane che estere);
  • ETF (12,5% per la parte investita in titoli di Stato);
  • Azioni (sia italiane che estere);
  • Polizze unit linked e index linked (12,5% per la parte investita in titoli di Stato);
  • Commodities;
  • Forex;
  • Opzioni;
  • Fondi pensione dei professionisti iscritti a casse previdenziali separate;
  • Peer-to-peer lending.

Altre tasse

Esistono altre imposte da pagare sugli strumenti finanziari:

  • Imposta di bollo;
  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
  • Tobin Tax;
  • Tassa di successione.

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